Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 10 novembre 1965
