Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962.
Testo vigente dal 10 novembre 1965
