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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572, che approva l'Accordo italo-svizzero del 26 luglio 1930, che proroga di altri cinque anni, a partire dal 1° maggio 1930, l'intesa che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della Convenzione principale del Gottardo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 luglio 1931 - Anno IX

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Mussolini - Grandi - Mosconi - Ciano - Bottai.

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 6 ottobre 1931 al 9 maggio 2025

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