1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare e' assicurata alla Chiesa la liberta' di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonche' della giurisdizione in materia ecclesiastica. 2. E' ugualmente assicurata la reciproca liberta' di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosi' come la liberta' di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa. 3. E' garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicita'.

Testo vigente dal 10 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-25;121~art2 · fonte su Normattiva