Art. 3 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena liberta' di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione. E' garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
