Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Testo vigente dal 23 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1211~art3 · fonte del testo