Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
Testo vigente dal 20 agosto 1954
