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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936:

  • a)Trattato relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione del 31 ottobre 1925;
  • b)Accordo per estendere ai possedimenti e Colonie italiane quello per il regolamento dei pagamenti del 26 settembre 1934;
  • c)Accordo per il regolamento dei pagamenti derivanti dai diritti d'autore per opere letterarie, scientifiche ed artistiche.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossori, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Ciano - Lessona - Di Revel - Benni

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 30 luglio 1937 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1218~art1 · fonte del testo