Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

E' convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, concernente la istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, con le seguenti modificazioni: All'articolo 4: nel primo comma, lettera b), le parole: "ed anche con assunzione del mandato di alienarle a condizioni determinate" sono sostituite con le altre: "nonche' assunzione del mandato di alienare tali azioni e partecipazioni a condizioni determinate"; nel secondo comma, le parole: "puo' anche essere convenuta la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni" sono sostituite con le altre: "potra' anche essere convenuta la costituzione del privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, numero 1075 e successive modificazioni". All'articolo 5: nel primo comma, dopo le parole: "In caso di" e' soppressa la parola: "gravi"; dopo le parole: "l'Istituto mobiliare italiano" sono inserite le altre: "sempre salva la facolta' di esperire le procedure previste dalle leggi vigenti"; le parole: "sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione e Collegi sindacali" sono sostituite con le altre: "decadono i normali organi di amministrazione e di controllo e restano sospese le funzioni delle Assemblee, le quali potranno essere convocate dal commissario per le deliberazioni ritenute indilazionabili"; nel terzo comma, la parola: "Impossibile" e' sostituita con la parola: "inattuabile"; l'ultima parte, dalle parole: "su conforme parere", fino alla fine, e' sostituita con le seguenti parole: "sentito il parere dell'Istituto mobiliare italiano, puo' provocare i provvedimenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, ovvero la liquidazione dell'impresa". All'articolo 6: e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed atti che dovranno essere effettuati dalle ditte finanziate in esecuzione dei provvedimenti di riassetto economico e tecnico ai quali siano subordinati gli interventi ai sensi del precedente articolo 4". All'articolo 7: nel secondo comma, dopo le parole: "compresi gli oneri per", e' inserita l'altra: "ammortamenti" e dopo le parole: "sulle eventuali giacenze di fondi", sono inserite le altre: "nonche' le coperture degli eventuali sbilanci e dei loro interessi". All'articolo 8: nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i pagamenti dei relativi interessi"; dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "Nel caso di incapienza del Fondo, gli oneri per capitali ed interessi relativi all'ammortamento delle obbligazioni sono posti alle relative scadenze a carico del bilancio dello Stato"; nel terzo comma, le parole: "senza ulteriore responsabilita' dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di cui all'articolo 2" sono sostituite con le altre: "sempre senza responsabilita' dello Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare dei conferimenti di cui agli articoli 2 e 3".

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1965-03-11;123~artunico · fonte del testo