Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998
Art. 6 (Protocollo)
ED EMBLEMA L'autorita' ha diritto d'inalberare la sua bandiera ed il suo emblema nei suoi locali e sui suoi veicoli ufficiali.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
