DEI MEMBRI DELL'AUTORITA' I rappresentanti dei membri dell'Autorita' alle riunioni convocate da quest'ultima, godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio verso il luogo della riunione o in provenienza da questo luogo, dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)immunita' da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole, scritti ed atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo se il membro che rappresentano vi rinuncia espressamente in un caso particolare;
  • b)immunita' da arresto o detenzione, e le stesse immunita' ed agevolazioni per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse agli agenti diplomatici;
  • c)inviolabilita' di tutta la documentazione e dei documenti personali;
  • d)diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigia sigillata;
  • e)esenzione, per loro stessi e per il coniuge, da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri, nonche' da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale nello Stato in cui si recano, o in cui transitano nell'esercizio delle loro funzioni;
  • f)le medesime agevolazioni, per quanto concerne le operazioni di cambio, di quelle concesse ai rappresentanti di governi esteri di rango paragonabile, in missione ufficiale temporanea. 2. In vista di assicurare ai rappresentanti dei membri dell'Autorita', una completa liberta' di parola ed una completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'ambito di tali funzioni, continua ad essere loro concessa anche quando hanno cessato di rappresentare un membro dell'Autorita'. 3. Ai fini di qualsiasi forma d'imposizione fiscale subordinata alla residenza, per i periodi durante i quali i rappresentanti dei membri dell'Autorita' che assistono alle riunioni convocate da quest'ultima, si trovano sul territorio di un membro dell'Autorita' per l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati come periodi di residenza. 4. I privilegi e le immunita' sono concessi ai rappresentanti dei membri dell'Autorita', non a loro vantaggio personale, ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che essi svolgono presso l'Autorita'. Di conseguenza, ogni membro dell'Autorita' ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunita' del suo rappresentante in tutti i casi in cui a suo giudizio, l'immunita' impedisce di fare giustizia e puo' essere sospesa senza nuocere allo scopo per il quale e' stata concessa. 5. I rappresentanti dei membri dell'Autorita' sono tenuti a sottoscrivere per tutti i veicoli di cui sono proprietari e che utilizzano, l'assicurazione di responsabilita' civile prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato in cui questi veicoli sono utilizzati. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono opponibili alle autorita' del membro dell'Autorita' di cui l'interessato e' cittadino, o di cui e', o e' stato rappresentante.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;123~protocollo-art7 · fonte su Normattiva