Art. 3 (Annesso II parte II)
le Parti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso dalla Parte che ha presentato la richiesta, procedera' ad effettuare queste nomine entro un successivo periodo di due mesi.
Testo vigente dal 23 febbraio 1994
