Art. 3 (Allegato)
[1]- Nomina
[2]Se nessuna nomina e' stata fatta dalle Parti entro due mesi dalla domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione, il Direttore Generale dell'UNESCO procede, se cosi' richiesto dalla Parte che ha fatto domanda, alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.
Testo vigente dal 5 marzo 2007
