Uso durevole dei componenti della diversita' biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

  • a)terra' conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali; (b) adottera' provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversita' biologica; (c) Proteggera' ed incoraggera' l'uso abituale delle risorse biologiche in conformita' con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole; (d) aiutera' le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversita' biologica e' stata depauperata; (e) incoraggera' la cooperazione tra le sue autorita' governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art10 · fonte su Normattiva