Individuazione e Monitoraggio Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 e 10:

  • a)individuera' i componenti della diversita' biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;
  • b)fara' opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversita' biologica individuati in conformita' con il sotto-paragrafo (a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonche' di quelli che a quelli che offrono il massimo di possibilita' in materia di uso durevole;
  • c)Individuera' procedimenti e categorie di attivita' che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversita' biologica, e fara' opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;
  • d)conservera' ed organizzera', mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attivita' di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi (a), (b), e (c) di cui sopra.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art7 · fonte su Normattiva