[1]Consegna differita e consegna temporanea

[2]1. Se, nella Parte richiesta, nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale e' domandata l'estradizione, la Parte richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. La Parte richiesta informa la Parte ricldente di tale differimento. 2. Tuttavia, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' in conformita' al suo diritto interno, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente ed e' riconsegnata alla Parte richiesta entro il termine convenuto. Tale periodo di detenzione e' computato ai fini della pena da eseguire nella Parte richiesta. 3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la consegna puo' essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porre in pericolo la sua vita. A tal fine, e' necessario che la Parte richiesta presenti alla Parte richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~trattato-di-estradizione-art15 · fonte su Normattiva