[1]Consegna differita e consegna temporanea

[2]1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale e' domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento. 2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto puo', nella misura consentita dalla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed e' riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Il periodo di tale detenzione e' calcolato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

Testo vigente dal 9 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161~trattato-art12 · fonte su Normattiva