[1]Spese

[2]1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessita' del procedimento derivante dalla domanda di estradizione e sostiene le relative spese. 2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della stessa fino alla sua consegna alla Parte richiedente, nonche' le spese relative al sequestro e alla custodia delle cose indicate nell'articolo 17. 3. Se e' evidente che la domanda di estradizione potrebbe ingenerare spese eccezionali, le Parti si consultano tra loro per decidere come far fronte alle stesse. 4. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto alla Parte richiedente della persona estradata e delle cose sequestrate dalla Parte richiesta, nonche' le spese del transito di cui all'articolo 18.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~trattato-di-estradizione-art19 · fonte su Normattiva