[1]Principio di specialita'
[2]1. Ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, quando una persona si trova nella Parte richiedente in virtu' di una domanda presentata ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente Trattato: a. la persona non puo' essere detenuta, sottoposta a procedimento o a misura restrittiva della liberta' personale nella Parte richiedente per un reato precedente alla sua partenza dalla Parte richiesta; b. alla persona non puo' essere richiesto, senza il suo consenso, di rendere testimonianza in un procedimento penale o di fornire assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se tale persona, libera di partire, non ha lasciato la Parte richiedente entro un periodo di trenta (30) giorni dopo che le e' stato comunicato in via ufficiale che la sua presenza non e' piu' necessaria o, essendo partita, vi ha fatto ritorno. 3. Una persona che acconsente a rendere testimonianza ai sensi degli articoli 14 o 15 del presente Trattato non puo' essere sottoposta a procedimento penale sulla base della sua testimonianza, tranne che per falsa testimonianza o oltraggio alla corte.
Testo vigente dal 30 ottobre 2018
