[1]Reati che danno luogo all'estradizione
[2]1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione e' concessa quando:
- a)la domanda di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un (1) anno;
- b)la domanda di estradizione e' formulata per eseguire una sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare e' di almeno sei (6) mesi. 2. Nel determinare se, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, non rileva la diversa qualificazione o denominazione giuridica. 3. Per reati in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge della Parte richiedente. 4. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della domanda e' stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, purche' la legge della Parte richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 5. Se la domanda di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Parte richiesta puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati.
Testo vigente dal 30 ottobre 2018
