[1]Allegato

[2]TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E

[3]IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

[4]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati le "Parti" Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; Ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

[5]HANNO CONVENUTO quanto segue:

[7]Obbligo di estradare

[8]Ciascuna Parte, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~trattato-di-estradizione-art1 · fonte su Normattiva