[1]Decisione
[2]1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformita' alle procedure previste dal proprio diritto interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione, 2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte richiedente.
Testo vigente dal 30 ottobre 2018
