[1]CONCORRENTI

[2]1. Se l'estradizione della stessa persona e' richiesta da due o piu' Stati, la Parte Richiesta deve determinare in quale di tali Stati deve essere estradata la persona e comunicare agli Stati Richiedenti la sua decisione. 2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la persona, la Parte Richiesta puo' tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra le quali:

  • a)la gravita' dei reati, se le richieste si riferiscono a reati diversi;
  • b)il momento e il luogo della commissione di ogni reato;
  • c)le date di presentazione delle diverse richieste;
  • d)l'esistenza di un trattato tra le Parti;
  • e)il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e
  • f)la possibilita' di autorizzare la riestradizione all'altro Stato Richiedente, sempre che si tratti di fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-di-estradizione-art13 · fonte su Normattiva