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[1]Allegato C.

[2]Protocollo.

[3]Art. 1.

[4]La Repubblica Cecoslovacca s'impegna, in deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata e senza alcuna altra eccezione all'infuori di quelle previste dall'art. 11 del Trattato di commercio fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1921, ad ammettere l'importazione dall'Italia, senza alcuna formalita', delle merci iscritte nell'annessa lista A e, con la sola formalita' della preventiva dichiarazione di importazione, delle merci iscritte nella annessa lista B.

[5]Le merci iscritte nelle suddette liste A e B saranno ammesse all'importazione senza alcuna limitazione di quantita'.

[6]La Repubblica Cecoslovacca s'impegna inoltre ad autorizzare l'importazione dall'Italia, in deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata, all'infuori di quelle previste dall'art. 11 del predetto Trattato, delle merci iscritte nell'annessa lista C, fino alla concorrenza delle quantita' per esse rispettivamente indicate.

Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1251~art1 · fonte del testo