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Ce merci importate o esportate in base alle disposizioni del presente protocollo, eccettuate quelle contrassegnate nelle annesse Liste con la lettera (T), dovranno essere accompagnate da un certificato di origine, rilasciato dalle autorita' indicate nel protocollo finale (ad art. 9) del Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921.
Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025
