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[1]Le disposizioni del presente Protocollo, in quanto non vengano a cessare dai loro effetti per virtu' della rinuncia concordata fra i due Governi, ai sensi dell'art. 11 del Trattato di commercio e di navigazione del 23 marzo 1921, di valersi della facolta' di cui all'art. 10 dello stesso Trattato, resteranno in vigore per tutta la durata del Trattato medesimo.
[2]I Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano, tuttavia, di introdurvi, di comune accordo, le modificazioni che fossero rese necessarie dalle mutate condizioni dei traffici, e cio' su domanda che ciascuno di essi avra' facolta' di fare in ogni tempo, dopo la scadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione, e con preavviso di tre mesi.
[3]Il presente Protocollo, che sara' considerato come approvato e sancito dalle Alte Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratifiche della convenzione alla quale e' annesso, e' stato redatto in doppio esemplare, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca.
[4]Nel caso di divergenza, fara' fede il testo in italiano, come lingua nota a tutti i plenipotenziari.
[5]Fatto a Roma, il 1° marzo 1924.
[6]Benito Mussolini. J. Dvoracek
[7]F. Peroutka.
Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025
