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[1]L'Italia s'impegna, in deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata e senza alcun'altra eccezione all'infuori di quelle previste dall'art. 11 del Trattato di commercio tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1921, ad ammettere l'importazione dalla Cecoslovacchia, senza alcuna formalita' e limitazione di quantita' delle merci iscritte nella annessa lista D.

[2]L'Italia s'impegna inoltre ad autorizzare l'importazione dalla Repubblica Cecoslovacca, in deroga a qualsiasi contraria disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata e senza alcuna eccezione all'infuori di quelle sopra indicate, delle merci iscritte nell'annessa lista E, fino alla concorrenza delle quantita' per esse rispettivamente designate.

Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1251~art2 · fonte del testo