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E' inteso che ciascuna delle Alte Parti contraenti applichera', l'una verso l'altra, nel modo piu' liberale, le proibizioni o restrizioni ancora in vigore rispetto a merci non comprese nelle liste annesse ai due precedenti articoli.

Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1251~art3 · fonte del testo