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La concessione dei permessi per le merci, iscritte alle annesse liste C e E, sara' fatta dagli organi competenti dei due Paesi nel termine di 5 giorni dalla presentazione delle domande. Se per ragioni eccezionali i permessi non potessero essere concessi, ne sara' dato avviso, sempre entro i 5 giorni dalla presentazione della domanda, rispettivamente alla Regia legazione d'Italia a Praga e alla Legazione cecoslovacca a Roma.

Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1251~art4 · fonte del testo