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[1]Per i prodotti iscritti alla lista F che sono soggetti, alla loro importazione nella Repubblica cecoslovacca, alla tassa detta di manipolazione, la misura della tassa applicabile e' quella indicata, per ciascun prodotto nella suddetta lista. L'Italia godra' inoltre di tutte le riduzioni, che per queste tasse, la Repubblica Cecoslovacca potra' stabilire sia mediante provvedimenti autonomi, sia mediante convenzioni commerciali.

[2]Tutti i prodotti, che attualmente non sono soggetti alla tassa di manipolazione, non potranno in avvenire essere gravati di una tassa superiore all'1% del loro valore.

Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1251~art5 · fonte del testo