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[1]Le due Alte Parti contraenti, si impegnano, per quanto riguarda i rispettivi traffici, a non ridurre gli effetti utili delle disposizioni che precedono mediante l'adozione di provvedimenti e formalita' doganali, finanziari o amministrativi, compreso un eventuale controllo delle divise, contrari alla lettera e allo spirito della presente convenzione.

[2]In ogni caso, nuove disposizioni o nuovi provvedimenti non avranno l'efficacia di annullare i permessi di importazione e di esportazione gia' rilasciati e che non fossero stati ancora utilizzati per cause indipendenti dalla volonta' degli interessati, a meno che superiori interessi non impongano diversamente. In questo caso l'altra Alta Parte contraente dovra' essere preavvisata per stabilire di buon accordo i rimedi e le nuove disposizioni, e i nuovi provvedimenti non saranno applicati alle merci gia' consegnate per la spedizione alla stazione o al porto di partenza il giorno della loro entrata in vigore.

Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1251~art6 · fonte del testo