Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]La rinnovazione e il prolungamento dei permessi di importazione o di esportazione non potranno di regola essere rifiutati, se la mancata utilizzazione non e' imputabile a colpa del titolare e avverranno secondo le prescrizioni vigenti il giorno del rilascio dei permessi medesimi se la domanda ne sia stata fatta prima della scadenza dei permessi, e sempreche' le prescrizioni suddette siano piu' favorevoli di quelle vigenti nei giorni della rinnovazione o del prolungamento.

[2]Nuove prescrizioni emanate da una delle Alte Parti contraenti avranno, in ogni modo, applicazione per l'altra Alta Parte sulla base della clausola della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1251~art8 · fonte del testo