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[1]La rinnovazione e il prolungamento dei permessi di importazione o di esportazione non potranno di regola essere rifiutati, se la mancata utilizzazione non e' imputabile a colpa del titolare e avverranno secondo le prescrizioni vigenti il giorno del rilascio dei permessi medesimi se la domanda ne sia stata fatta prima della scadenza dei permessi, e sempreche' le prescrizioni suddette siano piu' favorevoli di quelle vigenti nei giorni della rinnovazione o del prolungamento.
[2]Nuove prescrizioni emanate da una delle Alte Parti contraenti avranno, in ogni modo, applicazione per l'altra Alta Parte sulla base della clausola della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025
