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Di ogni agevolezza accordata in materia di importazione e di esportazione dalla presente convenzione, godranno, in Cecoslovacchia, anche le ditte italiane stabilitesi in territorio cecoslovacco in conformita' alle leggi in vigore e che vi paghino imposte, e, in Italia anche le ditte cecoslovacche alle stesse condizioni.

Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1251~art9 · fonte del testo