di copie di sentenze e di estratti del Casellario giudiziale. Ciascuna Parte procede, su richiesta dell'altra Parte, alla trasmissione di copia di sentenze penali e di estratti del casellario giudiziale. La Parte richiesta, quando trasmette copia di una sentenza penale, fornisce anche, se richieste, le necessarie informazioni concernenti il relativo procedimento.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art12 · fonte su Normattiva