[1]Le due Parti risolveranno tutte le divergenze che potranno insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente Trattato mediante consultazioni tra gli organi indicati nell'Art. 14 o procedendo per via diplomatica. Fatto a Roma il 3/7/1991 in duplice esemplare nella lingua italiana e bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la REPUBBLICA ITALIANA Per la REPUBBLICA DI BULGARIA

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art18 · fonte su Normattiva