[1]Le due Parti risolveranno tutte le divergenze che potranno insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente Trattato mediante consultazioni tra gli organi indicati nell'Art. 14 o procedendo per via diplomatica. Fatto a Roma il 3/7/1991 in duplice esemplare nella lingua italiana e bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la REPUBBLICA ITALIANA Per la REPUBBLICA DI BULGARIA
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 28 aprile 1995
