[1]Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di dieci anni, automaticamente prorogabile per i successivi cinque anni. Ognuna delle due Parti puo' interrompere unilateralmente la sua validita' dopo la scadenza di sei mesi dalla data nella quale l'altra Parte ricevera' l'avviso scritto di tale volonta'. Le rispettive responsabilita' ed obblighi, stipulati nell'ambito del presente Accordo e le misure conformi all'art. 6, rimarranno in vigore secondo le concrete condizioni, stabilite nelle medesime intese sino al loro termine. La presente Intesa entrera' in vigore nel momento in cui le Parti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Questo Accordo e' stato firmato a Roma il 11 luglio 1995 in due copie conformi, una per ciascuna delle Parti, rispettivamente in lingua bulgara, italiana ed inglese e in lingua italiana, bulgara e inglese; tutti e tre i testi ugualmente identici fra di essi. In caso di disaccordo nell'interpretazione, fara' fede il testo di lingua inglese.

[2]IL MINISTRO DELLA DIFESA IL MINISTRO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;78~accordo-art9 · fonte su Normattiva