che danno luogo all'assistenza. L'assistenza per gli interrogatori e per le attivita' di acquisizione probatoria ai fini del procedimento penale e' prestata se i fatti per cui l'assistenza e' domandata costituiscono reato anche secondo la legge della Parte richiesta, a meno che l'imputato o la persona sottoposta ad indagini manifesti espressamente il suo consenso per tale assistenza.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
