che danno luogo all'assistenza. L'assistenza per gli interrogatori e per le attivita' di acquisizione probatoria ai fini del procedimento penale e' prestata se i fatti per cui l'assistenza e' domandata costituiscono reato anche secondo la legge della Parte richiesta, a meno che l'imputato o la persona sottoposta ad indagini manifesti espressamente il suo consenso per tale assistenza.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art2 · fonte su Normattiva