TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria desiderando intensificare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Obbligo di prestare assistenza. 1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Tale assistenza comprende in particolare: ricerca e identificazione di persone, notificazione di citazioni e di altri atti giudiziari, interrogatorio di persone sottoposte ad indagini o di imputati, svolgimento di attivita' di acquisizione probatoria, ivi compresi l'esame di testimoni, l'espletamento di perizie, ispezioni, perquisizioni e sequestri; trasmissione di oggetti e documenti, trasferimento di persone detenute a fini probatori, trasmissione di sentenze penali o di estratti del casellario giudiziale, informazioni concernenti singole condanne e scambio di documentazione legislativa. 2. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge della Parte richiesta. 3. La cooperazione prevista dal presente Trattato non concerne:

  • a)l'estradizione e l'arresto ai fini estradizionali;
  • b)l'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze di condanna pronunciate nella Parte richiedente;
  • c)il trasferimento per l'esecuzione della pena di persone condannate;
  • d)la trasmissione del procedimento penale.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art1 · fonte su Normattiva