Alte Parti Contraenti, tenendo conto della qualita' delle loro relazioni bilaterali ispirate a uno spirito di cooperazione e consultazione che si traduce in incontri e scambi periodici a livelli politici elevati, decidono di istituzionalizzare tali incontri e convengono di:

  • a)avere consultazioni, almeno una volta all'anno, a livello dei Ministri degli Affari Esteri;
  • b)promuovere scambi di visite di altri Ministri e riunioni tra funzionari dei due Ministeri degli Esteri. Esse favoriscono la cooperazione tra i Parlamenti dei due Stati.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;128~trattato-art2 · fonte su Normattiva