[1]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA DEL 6 APRILE 1998, PER REGOLAMENTARE LE CONSULTAZIONI POLITICHE AD ALTO LIVELLO

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito denominate "le Parti", Tenendo conto della Dichiarazione Congiunta firmata a Bologna il 3 dicembre 1997 e il Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito, il Trattato, firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998, che stabilisce negli Articoli 1 e 2 un meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche, ad alto livello, il cui funzionamento deve essere regolamentato attraverso un Protocollo Aggiuntivo, Convengono quanto segue:

[4]Il meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello si realizzera' mediante la celebrazione di riunioni ordinarie e di carattere straordinario. Le riunioni ordinarie avranno luogo almeno una volta ogni due anni. Le stesse saranno organizzate, per la Parte italiana, dal Ministero degli Affari Esteri e, per la Parte argentina, dal Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto.

Testo vigente dal 22 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20~protocollo-aggiuntivo-art1 · fonte su Normattiva