[1]di calamita'
[2]Nei casi di calamita' (terremoto, incendio, inondazione e simili), d'intesa tra le competenti Autorita' locali, sara' permesso alla popolazione esposta al pericolo, nonche' alle persone che intervengono per l'opera di soccorso, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente finche' perdura lo stato di necessita'.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
