[1]straordinario

[2]1. In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi, puo' essere concesso alle persone di cui all'articolo 2 un lasciapassare straordinario valido per il Comune in esso indicato. Questo documento viene rilasciato dai competenti uffici di polizia di frontiera terrestre e marittima. 2. Il lasciapassare straordinario da' facolta' di soggiorno nell'altra arca per un periodo massimo di 10 giorni e il transito e' consentito per una sola volta. 3. Il lasciapassare di cui sopra deve essere esibito unitamente ad un documento di identificazione dal quale si possa desumere la cittadinanza italiana o jugoslava. 4. I titolari di lasciapassare straordinario possono transitare attraverso uno qualsiasi dei valichi terrestri e marittimi di I e II categoria. 5. In linea eccezionale puo' essere consentito, per particolari esigenze, il rilascio del lasciapassare straordinario anche a persone non residenti nei comuni indicati agli allegati A e B del presente Accordo. In questo caso il documento viene rilasciato con validita' limitata per il transito attraverso i valichi di I categoria. 6. Il lasciapassare straordinario e' conforme all'allegato n. 2.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art11 · fonte su Normattiva