[1]dei biglietti

[2]1. Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti puo' avvenire sia a terra che a bordo delle navi o sugli autobus. 2. Tuttavia la vendita dei biglietti marittimi non puo' effettuarsi a bordo quando il natante abbia gia' lasciato l'ultimo porto nazionale. 3. I biglietti per i trasporti marittimi e terrestri sono pagati in valuta legale del luogo di vendita.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art19 · fonte su Normattiva