[1]dei biglietti
[2]1. Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti puo' avvenire sia a terra che a bordo delle navi o sugli autobus. 2. Tuttavia la vendita dei biglietti marittimi non puo' effettuarsi a bordo quando il natante abbia gia' lasciato l'ultimo porto nazionale. 3. I biglietti per i trasporti marittimi e terrestri sono pagati in valuta legale del luogo di vendita.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
