[1]delle somme riscosse per biglietti

[2]1. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 19 non possono essere trasferite direttamente nell'altra area ma sono versate dalle societa' interessate presso Istituti bancari autorizzati, in conti intestati alle imprese stesse. 2. Da tali conti possono essere prelevate dalle imprese intestatarie le somme occorrenti per le spese di manutenzione e di esercizio delle linee. 3. I saldi dei predetti conti sono trasferiti in conformita' all'Accordo di pagamento in vigore tra le due Parti contraenti.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art20 · fonte su Normattiva