[1]sulle malattie degli animali e misure relative

[2]1. I competenti organi locali veterinari si danno comunicazione dei casi di malattie degli animali indicate all'allegato n. 7 che si verifichino nella propria zona, e sulle misure veterinarie, limitazioni di movimento e divieti emanati a scopo preventivo. 2. Analoga comunicazione viene fatta per la soppressione di tali misure, in conformita' delle liste e relative aggiunte A e B dell'Ufficio Internazionale per le malattie infettive (OIE), e dell'allegato n. 7. 3. In casi eccezionali i competenti organi locali veterinari possono emanare speciali misure sanitarie, di carattere provvisorio, dandone immediata comunicazione all'altra Parte. 4. Analoga comunicazione viene fatta alla cessazione delle misure provvisorie. 5. Le malattie e gli organi competenti locali sono indicati nell'allegato n. 7.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art39 · fonte su Normattiva