Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 18 agosto 2010

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 165/2011

    Ha colpito questo articolo
    12 maggio 2011

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di ter…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;129~art1 · fonte su Normattiva