Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
- b)all'articolo 21, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi». All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi». All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 28 febbraio 2017
