delle condizioni di lavoro Ciascuna Parte Contraente controllera' o fara' controllare le condizioni di lavoro dei lavoratori migranti cosi' come avviene per i lavoratori nazionali. Tale controllo sara' effettuato dagli organismi o dalle istituzioni competenti dello Stato d'accoglimento o di ogni altro organo autorizzato dallo Stato d'accoglimento.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art21 · fonte su Normattiva