Ciascuna Parte Contraente avra' cura che, nel quadro delle sue leggi o, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, vengano adottati provvedimenti al fine di fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessaria al trasporto nel Paese d'origine dei corpi dei lavoratori migranti deceduti in seguito ad incidente sul lavoro.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art22 · fonte su Normattiva