Ciascuna Parte Contraente avra' cura che, nel quadro delle sue leggi o, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, vengano adottati provvedimenti al fine di fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessaria al trasporto nel Paese d'origine dei corpi dei lavoratori migranti deceduti in seguito ad incidente sul lavoro.
Testo vigente dal 18 gennaio 1995
