Art. 5 (Convenzione)
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, in caso di un rischio serio ad immediato per la salute pubblica o per la sanita' animale, una delle Parti, previa comunicazione, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela della sanita' pubblica o animale. 2. Le Parti si impegnano a riesaminare al piu' presto le misure di cui al comma 1 mediante consultazione reciproca e, con apposito incontro e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
