1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, in caso di un rischio serio ad immediato per la salute pubblica o per la sanita' animale, una delle Parti, previa comunicazione, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela della sanita' pubblica o animale. 2. Le Parti si impegnano a riesaminare al piu' presto le misure di cui al comma 1 mediante consultazione reciproca e, con apposito incontro e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;13~convenzione-art5 · fonte su Normattiva